Cass. pen. n. 949 del 16 marzo 1994

Testo massima n. 1


Nel procedimento di sorveglianza, qualora l'avviso della data di udienza sia dato senza il rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 666, terzo comma, c.p.p., richiamato dall'art. 678, deve ritenersi verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lettera c), stesso codice, in quanto concernente l'intervento dell'interessato e la sua assistenza da parte del difensore, la cui partecipazione all'udienza camerale è prevista come necessaria dal quarto comma del citato art. 666.

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