Cass. pen. n. 2370 del 19 luglio 1993
Testo massima n. 1
Il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza è disciplinato, in forza dell'espresso rinvio dell'art. 678, primo comma, c.p.p., all'art. 666 dello stesso codice. L'inosservanza del terzo comma di tale articolo, concernente l'avviso all'interessato dell'udienza di discussione — che ha natura di decreto di citazione e deve essere notificato dall'ufficiale giudiziario — determina, al pari della mancata partecipazione del difensore (art. 666, quarto comma), una nullità di ordine generale ex art. 179 c.p.p., rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, inerendo alla costituzione del rapporto processuale.