Cass. pen. n. 40897 del 18 ottobre 2012
Testo massima n. 1
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire, stabilito in venti giorni dall'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen., comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell'atto, ex art. 185, a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di venti giorni con carattere consecutivo, trattandosi di termine previsto per garantire in modo adeguato l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.
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