Cass. pen. n. 9553 del 28 agosto 1998

Testo massima n. 1


La mancata od erronea indicazione della data della sentenza impugnata nel decreto di citazione per il giudizio di appello non determina alcuna nullità, la quale, da un lato, non è prevista dall'art. 601 c.p.p. e, dall'altro, non rientra tra quelle di ordine generale perché non incide sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato. Questi, infatti, viene informato dell'esistenza dell'impugnazione e della celebrazione del relativo giudizio ed è posto in grado di acquisire tutte le notizie necessarie per svolgere nel modo migliore la sua difesa.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi