Cass. pen. n. 29990 del 07 giugno 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Natura - Rimedio straordinario - Incompatibilità con il mero riesame degli stessi elementi fattuali di origine - Sussistenza - Art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 - Rapporto.


In tema di confisca di prevenzione, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede casi e modalità tassativi di revocazione della confisca, la revoca "ex tunc", a norma dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, del provvedimento deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575, costituisce un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame dei medesimi elementi fattuali che hanno portato a disporre la misura.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 17854 del 2020

Normativa correlata

Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Legge 31/05/1975 num. 575 art. 2 ter com. 3
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28

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