Cass. civ. n. 29998 del 30 ottobre 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Pegno prestato ex d.lgs. 170 del 2004 - Esenzione da revocatoria - Esclusione - Fondamento.


Il d.lgs. n. 170 del 2004, di attuazione della direttiva 2002/47/CE, non ha inciso sul regime di revocabilità, ai sensi dell'art. 67 l.fall., dei contratti di garanzia finanziaria o di fornitura di essa stipulati nel c.d. periodo sospetto; ne consegue che l'incameramento della somma derivante dall'escussione della garanzia, anche se legittimamente conseguito in via autonoma dopo l'apertura della procedura concorsuale, resta travolto dalla dichiarazione di inefficacia della garanzia medesima.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 5049 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 21/05/2004 num. 170 art. 1
Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 06/06/2002 num. 47 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE