Cass. civ. n. 29999 del 30 ottobre 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito sorto dopo l'omologazione del concordato preventivo - Natura prededucibile - Limiti e condizioni - Fattispecie.


In tema di concordato preventivo, il credito venuto in essere successivamente all'omologazione della proposta concordataria ha natura prededucibile ex art. 111, comma 2, l.fall., quale credito sorto "in occasione" della procedura, solo in quanto tale criterio cronologico sia integrato dalla riferibilità del credito stesso all'attività degli organi della procedura, idonea come tale a generare crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto ed ex post della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito, che aveva riconosciuto la prededucibilità del credito di una società di leasing sul mero rilievo del dato cronologico relativo all'insorgenza del credito, senza accertare in concreto se lo stesso fosse, o meno, riferibile all'attività degli organi della procedura e quale rapporto di funzionalità avesse rispetto all'attività d'impresa del debitore).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20113 del 2016

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

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