Cass. civ. n. 300 del 08 gennaio 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Notificazione a mezzo del servizio postale - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Condizioni.
In tema di contenzioso tributario, l'appellante che ha notificato l'atto di appello a mezzo del servizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovvero direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, ha l'onere di produrre in giudizio prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato non costituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall'amministrazione postale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST.
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 com. 3 CORTE COST.
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 3