Cass. pen. n. 30041 del 23 maggio 2024

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE - Contravvenzione di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada - Rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psicofisica da uso di stupefacenti opposto da conducente coinvolto in un sinistro, ma non sottoposto a cure mediche presso un nosocomio - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


Non integra la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada il rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione derivante dall'uso di stupefacenti, mediante prelievo di liquidi biologici presso una struttura sanitaria, opposto dal conducente di un veicolo che, pur se coinvolto in un incidente stradale, non sia stato sottoposto a cure mediche presso un nosocomio, difettando tale condotta di rilevanza penale in ragione dei principi di tassatività e di tipicità delle norme incriminatrici. (Fattispecie relativa a un conducente che, sottoposto, nell'immediato, a cure mediche dal personale sanitario di un'ambulanza giunta sul luogo del sinistro, si era successivamente rifiutato, su invito di una seconda pattuglia, di recarsi presso un ospedale per sottoporsi al prelievo di liquidi biologici, in funzione dell'accertamento dello stato di alterazione da stupefacenti).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 20094 del 2021

Normativa correlata

Cod. Strada art. 187 com. 2
Cod. Strada art. 187 com. 2
Cod. Strada art. 187 com. 3
Cod. Strada art. 187 com. 4
Cod. Strada art. 187 com. 8

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