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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 409 del 20 marzo 1999

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 409 del 20 marzo 1999

Testo massima n. 1

In tema di misure cautelari, quando la precedente ordinanza impositiva sia stata annullata per mancanza di motivazione ed incompetenza del giudice, non sussiste alcuna preclusione per il giudice competente all’adozione di una nuova misura cautelare, giacché il divieto di ne bis in idem può operare nella fase cautelare solo quando l’annullamento del precedente provvedimento impositivo sia stato disposto per ragioni di merito.

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