Art. 649 – Codice di procedura penale – Divieto di un secondo giudizio

1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto [669], neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 292/2014

Ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone; ne consegue che costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. (Fattispecie relativa a contestazioni di estorsioni che, pur riferibili al medesimo contesto di dispute sorte tra le parti dopo lo scioglimento di un rapporto societario, erano avvenute in luoghi e tempi diversi).

Cass. civ. n. 20464/2013

Un processo celebrato nei confronti di cittadino straniero in uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 c.p. non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo il principio del "ne bis in idem" principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno.

Cass. civ. n. 16259/2013

Il principio del "ne bis in idem" non è applicabile in relazione al provvedimento cautelare emesso ai sensi dell'art. 282 ter c.p.p. il cui contenuto contrasta con quello di un ordine di protezione contro gli abusi familiari precedentemente disposto dal giudice civile e non reclamato, sia perché le decisioni assunte in sede civile sono subordinate al soddisfacimento dell'onere probatorio di parte, sia perché la lettera dell'art. 649 c.p.p. prevede la sola impossibilità di sottoposizione a "nuovo giudizio penale".

Cass. civ. n. 5099/2013

Non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", in quanto è precluso, in sede di legittimità, l'accertamento del fatto, necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito.

Cass. civ. n. 4796/2012

La preclusione del giudicato assolutorio, modulandosi sul dato formale dell'imputazione, involge tutto l'arco temporale della contestazione della permanenza, dal termine iniziale fino a quello finale se indicato, ovvero, nel caso di contestazione in forma cosiddetta aperta, fino alla data della sentenza di primo grado, non potendo rilevare che nel giudizio definito con assoluzione il P.M. abbia addotto - o il giudice assunto - prove che concernono la permanenza della condotta criminosa per tutto - ovvero, soltanto per parte - del relativo arco temporale.

Cass. civ. n. 46368/2008

È inammissibile, per carenza d'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso una sentenza d'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione ove l'impugnazione tenda ad ottenere la diversa formula dell'improcedibilità per "ne bis in idem internazionale" (art. 54, L. 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica ed esecuzione del Protocollo d'adesione dell'Italia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985), in quanto la diversità di tale declaratoria non determina alcun vantaggio per il ricorrente.

Cass. civ. n. 45815/2008

Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e non impedisce l'esame di nuove e diverse circostanze, siano esse sopravvenute, anteriori o emerse successivamente, essendo consentita l'irrogazione di una nuova misura di prevenzione quando sia ancora in atto quella precedentemente disposta, con il solo limite che tale nuova misura venga adottata con riferimento a nuovi elementi accertati successivamente alla prima e con la conseguenza che essa avrà effettivo inizio al momento dell'esaurimento della misura già in atto.

Cass. civ. n. 45153/2008

È legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati.

Cass. civ. n. 44849/2008

Il principio del "ne bis in idem" sancito dall'art. 649 c.p.p. è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche per le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza, sicché, in mancanza di elementi nuovi, non è consentito al magistrato di sorveglianza di revocare l' ordinanza di remissione del debito.

Cass. civ. n. 43806/2008

In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della stessa misura solo quando l'autorità procedente sia chiamata a riesaminare nel merito quegli elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'adozione da parte del P.M. di nuovo decreto di sequestro in precedenza annullato in sede di riesame per omessa specificazione delle esigenze probatorie ).

Cass. civ. n. 43708/2008

In tema di esecuzione il disposto di cui all'art. 669 c.p.p., relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, non può trovare applicazione qualora la questione del ne bis in idem sia stata prospettata dalle parti e risolta negativamente in via principale nell'ambito del giudizio di cognizione.

Cass. civ. n. 40971/2008

Non sussiste violazione del divieto di un secondo giudizio, stabilito dall'art. 649 c.p.p., qualora un soggetto, nei cui confronti l'azione penale sia stata esercitata con formulazione di imputazioni alternative, essendo stato assolto da una sola di tali imputazioni, venga poi di nuovo processato e condannato per l'altra. (Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui le imputazioni alternative erano quelle di corruzione attiva e millantato credito e l'imputato, assolto dalla prima di esse, era stato poi ritenuto responsabile della seconda ).

Cass. civ. n. 7385/2007

Il principio del ne bis in idem internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen, può operare anche nel caso in cui, sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, sia intervenuta una pronuncia di archiviazione dell'Autorità giudiziaria estera (nella specie, tedesca), a condizione però che il soggetto interessato adempia all'onere di dimostrare che con tale provvedimento è stato compiuto un apprezzamento nel merito circa l'infondatezza della notizia di reato, con conseguente giudizio di non colpevolezza, suscettibile di passaggio in cosa giudicata e di esplicare pertanto un'efficacia preclusiva all'instaurazione di altro giudizio. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 33077/2006

In tema di procedimento di prevenzione, la preclusione derivante da giudicato non opera come per la decisione di merito, in quanto la decisione di prevenzione non accerta la sussistenza di un fatto reato o la responsabilità di un soggetto, sicché, non essendo preclusa la instaurazione di un nuovo procedimento di prevenzione sulla base di elementi non considerati nei passaggi argomentativi e nei presupposti di fatto di una precedente decisione, è consentita l'applicazione del sequestro e della confisca di beni sulla base di una nuova considerazione della situazione fattuale sotto il profilo personale e patrimoniale.

Cass. civ. n. 21792/2006

Il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto del « ne bis in idem» sancito dall'art. 649 c.p.p., è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche in sede esecutiva. Ne consegue che non è consentito al giudice dell'esecuzione revocare l'ordine di demolizione e disporre il dissequestro dell'immobile sul presupposto dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria qualora la Corte di cassazione abbia in precedenza annullato senza rinvio analoga ordinanza dello stesso giudice dell'esecuzione sul rilievo che la questione relativa al rilascio della concessione aveva già formato oggetto di esame in sede di cognizione.

Cass. civ. n. 15441/2001

In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di «fatto storico» diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la violazione del divieto del ne bis in idem tenuto conto che l'attività estrattiva in violazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e l'inquinamento atmosferico da impianti industriali in contrasto con le prescrizioni del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, erano proseguiti in epoca successiva a quella accertata nella sentenza divenuta irrevocabile, sicché si trattava di condotta diversa, sotto il profilo storico e cronologico, rispetto a quella coperta da giudicato).

Cass. civ. n. 6837/1999

In tema di divieto di bis in idem, ove l'imputato sia stato assolto da una determinata imputazione, congiuntamente contestata assieme ad un'altra, relativa allo stesso fatto, nell'ambito del medesimo procedimento, sulla residua imputazione non ha modo di esplicarsi l'effetto preclusivo derivante dal giudicato intervenuto sulla prima; e ciò proprio in quanto l'altra, alternativa alla prima, sia ancora sub judice. Infatti, il bis in idem evocato dall'art. 649 c.p.p. concerne l'ipotesi in cui taluno, dopo essere stato già giudicato in ordine a un certo fatto, sia «di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto»; mentre, nell'ipotesi di imputazioni alternative, la definizione giudiziale di una delle regiudicande non incide sui poteri di cognizione del giudice in ordine alla regiudicanda superstite, per la quale il procedimento penale era stato avviato contestualmente alla prima. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato assolto dal reato di concussione, contestato alternativamente al reato di corruzione, riguardante, in ipotesi, il medesimo fatto, per il quale era stato riconosciuto responsabile).

Cass. civ. n. 12595/1998

Il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare lo stesso fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato; il che comporta, tra l'altro, che, qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico fine - fermo il divieto del ne bis in idem a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato ritenuto che l'assoluzione definitiva di taluni ufficiali tedeschi dall'accusa di concorso nell'eccidio delle fosse ardeatine, avvenuto in Roma nel marzo del 1944, per aver essi ritenuto di dover obbedire ad un ordine non manifestamente criminoso loro impartito dal superiore gerarchico, non impedisse che, escludendosi invece la non riconoscibilità del carattere manifestamente criminoso di quell'ordine, venisse affermata la responsabilità, sempre a titolo di concorso nel suddetto eccidio, di altri ufficiali che avevano operato nella stessa condizione dei primi).

Cass. civ. n. 6521/1998

Non costituisce violazione del principio ne bis in idem la rilevanza data a una sentenza di condanna emessa nei confronti del proposto che già abbia costituito il presupposto di una misura di prevenzione precedentemente inflitta, quando la sentenza stessa sia menzionata solo come antecedente storico, rilevante, al pari della misura già emessa, ai fini della valutazione della personalità del soggetto in coordinazione con altri dati indiziari. E invero, nel procedimento di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus e non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata, ove sopravvengano nuovi elementi indiziari, non precedentemente noti, che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. (Fattispecie nella quale era stata applicata la misura della prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. sulla base non solo di una sentenza di condanna che aveva costituito il presupposto per l'applicazione di una precedente misura di prevenzione, ma anche dell'inserimento del proposto in una serie di vicende estorsive, delle sue frequentazioni con elementi appartenenti a clan camorristici, dei gravi carichi pendenti suoi e delle persone da lui frequentate).

Cass. civ. n. 19491/1997

Nei delitti associativi l'effetto interruttivo della permanenza del reato deve ricollegarsi alla sentenza, anche non irrevocabile, che accerti la responsabilità dell'imputato, da ciò conseguendo che la porzione di condotta illecita successiva a detta pronuncia, pur non ontologicamente disgiungibile dalla precedente, rimane perseguibile a titolo di reato autonomo. Qualora, viceversa, sia stata pronunciata assoluzione, non può ritenersi operante in virtù di tale sentenza alcun effetto interruttivo della permanenza della condotta criminosa, proprio perché è carente l'accertamento di un reato, da ciò conseguendo esclusivamente la preclusione del giudicato di cui all'art. 649 c.p.p.; in tali ipotesi, pertanto, il divieto di un secondo giudizio vale solo per i fatti verificatisi fino alla data indicata nella contestazione, indipendentemente dalla data di pronuncia della sentenza assolutoria. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare avente ad oggetto la condotta associativa tenuta dal prevenuto in periodo pur antecedente all'intervenuta sentenza di assoluzione dall'imputazione di appartenenza al medesimo sodalizio criminoso, ma comunque successivo alla data indicata nella contestazione in ordine alla quale l'assoluzione era intervenuta, solo fino alla quale poteva dirsi operante la preclusione del precedente giudizio).

Cass. civ. n. 2149/1997

Nel concorso formale di reati, in cui con un'unica azione si cagionano più eventi giuridici, il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione ad un altro, a condizione che non si crei un conflitto teorico di giudicati. (Fattispecie di contravvenzione in materia di prevenzione infortuni e di delitto di lesioni colpose: la corte ha stabilito che il fatto della contravvenzione, per cui l'imputato era stato assolto con sentenza passata in giudicato, poteva essere preso di nuovo in esame ai fini del delitto solo se il secondo giudizio pervenisse, quanto al fatto contravvenzionale, alle stesse conclusioni del primo e non si ponesse quindi in incompatibilità logica).

Cass. civ. n. 2970/1995

L'art. 649 c.p.p. (divieto di un nuovo giudizio) attribuisce alla sentenza di condanna e di assoluzione che sia divenuta irrevocabile — cioè assistita dal cosiddetto giudicato formale — efficacia di giudicato sostanziale, inteso come vincolo a non più sentenziare sullo stesso fatto nei confronti delle medesime persone. Tale principio del ne bis in idem si configura pertanto come dovere del giudice successivamente adito di declinare la decisione in tal modo paralizzando una nuova identica azione penale essendosi essa processualmente consumata proprio nel giudicato sostanziale.

Cass. civ. n. 1919/1995

L'art. 649 c.p.p. (divieto di un secondo giudizio), al pari delle norme sui conflitti positivi di competenza (artt. 28 e ss. c.p.p.) e dell'art. 669 c.p.p. (che disciplina il caso in cui siano emesse più sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona), costituisce espressione del generale principio di ne bis in idem, che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendente dall'altro, e porre rimedio alle violazioni del principio stesso. Conseguentemente, non è consentito, in pendenza di un procedimento in grado di appello, che venga iniziato per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento e venga emessa un'ordinanza di custodia cautelare. (Fattispecie relativa alla custodia disposta per il reato ex art. 416 bis c.p., dal quale l'indagato era stato assolto in primo grado in altro procedimento).

Cass. civ. n. 1316/1995

È illegittima l'emissione del decreto di rinvio a giudizio dell'imputato da parte della corte militare d'appello, investita a seguito di impugnazione del P.M. avverso sentenza di non luogo a procedere emessa, ai sensi degli artt. 442 e 529 c.p.p., dal giudice dell'udienza preliminare per la preclusione prevista dall'art. 649 stesso codice. (Nella specie, relativa a caso analogo di conflitto di competenza, dopo condanna dell'obiettore di coscienza a seguito di giudizio abbreviato, era stata esercitata l'azione penale per il medesimo fatto e il Gup aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p.; la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha chiarito che la possibilità per la corte d'appello di rinviare a giudizio l'imputato, a norma dell'art. 428, comma sesto, c.p.p., sussiste solo in presenza delle sentenze di non luogo a procedere emesse ai sensi degli artt. 424 e 425 stesso codice, mentre nel caso di sentenze di non luogo a procedere emesse per il divieto del ne bis in idem la Corte stessa deve ritenere il giudizio ed emettere pronuncia nel merito). *.

Cass. civ. n. 12968/1994

Dalla sentenza di non luogo a procedere, emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p., pur se divenuta definitiva perché non più soggetta ad impugnazione, non derivano gli effetti preclusivi del secondo giudizio (art. 649, comma primo) se la revoca di tale sentenza ex art. 434 stesso codice, prodromica al rinvio a giudizio, risulti essere superata in forza di provvedimento che dispone il giudizio, per lo stesso fatto, emesso da altro giudice e intervenuto prima che la sentenza di non luogo a procedere abbia «forza esecutiva» ai sensi dell'art. 650, comma secondo, c.p.p. ed in quanto tale, possa equipararsi alla sentenza irrevocabile pronunciata in giudizio (art. 650, comma primo in relazione agli artt. 648, comma primo e 649, comma primo).

Cass. civ. n. 5613/1994

Il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto del ne bis in idem sancito dall'art. 649 c.p.p., è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche in sede esecutiva, per cui non è consentito proporre nuovo incidente di esecuzione con riferimento ad una richiesta già respinta con provvedimento definitivo, come si desume anche dall'art. 666, secondo comma, c.p.p., che, nel prevedere tale ipotesi, stabilisce l'inammissibilità della successiva istanza, qualora sia fondata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto di quella precedente. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva, in quanto meramente ripropositiva di altra già respinta).

Cass. civ. n. 3513/1994

In materia di giudicato penale, il principio del ne bis in idem è posto dal legislatore con esclusivo riferimento alle decisioni giurisdizionali adottate a carico dell'imputato che siano connotate dal requisito della irrevocabilità, requisito da ritenersi assente per la sentenza di non luogo a procedere per quanto dettato dall'art. 434 del codice di procedura penale che ne disciplina la revoca. A nulla rileva, al riguardo, che la giurisprudenza elaboratasi nella vigenza delle norme processuali abrogate aveva prevalentemente ritenuto che il carattere di definitività dovesse riconoscersi anche alle sentenze di proscioglimento non più soggette ad impugnazione pronunciate dal giudice istruttore pur essendo anche per esse prevista la possibilità della riapertura delle indagini a carico dello stesso soggetto per il medesimo fatto; ed invero, nell'ordinamento processuale vigente, la sentenza di «non luogo a procedere», sconosciuta in quello abrogato, è concettualmente distinta da quella di proscioglimento alla quale esclusivamente, oltre che per quella di condanna, fa riferimento l'art. 649 che pone il divieto di un secondo giudizio a carico della stessa persona per il medesimo fatto.

Cass. civ. n. 8/1994

Poiché tutti i provvedimenti assunti, in materia penale, dalle singole sezioni della Corte di cassazione sono inoppugnabili e gli effetti preclusivi, conseguenti al riconoscimento del generale principio del ne bis in idem, sono estensibili ai procedimenti incidentali, non è ammissibile la riproposizione di un'istanza di correzione dell'errore materiale già decisa dalla corte.

Cass. civ. n. 2877/1993

Il procedimento di sorveglianza è assoggettato alle regole proprie di ogni altro procedimento giurisdizionale, ivi compresa quella che disciplina la definitività dei provvedimenti in caso di esaurimento dell'iter delle impugnazioni ovvero di mancata impugnazione da parte degli aventi diritto. Ne consegue, per quanto riguarda le decisioni in tema di liberazione anticipata, che esse, una volta divenute definitive, precludono il successivo riesame del comportamento del condannato in relazione al medesimo periodo, già in precedenza preso in considerazione.

Cass. civ. n. 20/1993

Anche alle ordinanze, non impugnate, adottate dal tribunale ex artt. 309 e 310 c.p.p. in sede di riesame o di appello avverso provvedimenti de libertate, nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze, o in sede di ricorso per saltum contro il provvedimento applicativo della misura, va riconosciuta una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul principio del ne bis in idem, di cui all'art. 649 c.p.p. Pertanto soltanto un successivo, apprezzabile mutamento del fatto consente sia la reiterazione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, annullata dal tribunale del riesame per ragioni di merito, con pronunzia non più soggetta a gravame, sia la revoca, per inidoneità degli indizi, della medesima ordinanza, la quale sia stata, invece, confermata in sede di gravame o sia, comunque, divenuta definitiva, sia, infine, la reiterazione di una richiesta di revoca, qualora un'ordinanza di rigetto di una precedente istanza sia stata confermata in sede di impugnazione.

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