Art. 649 – Codice di procedura penale – Divieto di un secondo giudizio
1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto [669], neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28705/2021
Ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità derivante dalla pendenza di altro giudizio per il medesimo fatto, pur dovendo il giudice rilevarla d'ufficio nell'ambito della propria competenza funzionale, la parte che eccepisce tale preclusione deve assolvere all'onere della allegazione, onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attraverso l'acquisizione d'ufficio della pronuncia su cui si fonda l'eccezione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l'accoglimento. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 28/09/2020).
Cass. civ. n. 28048/2021
Il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/03/2019).
Cass. civ. n. 31507/2021
Non sussiste violazione del "ne bis in idem" convenzionale nel caso di applicazione, per il medesimo fatto per il quale vi sia stata condanna a sanzione penale definitiva, di una sanzione formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale ai sensi dell'art. 4, Protocollo n. 7, CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema sanzionatorio e vengano salvaguardate le garanzie procedurali dirette ad assicurare la pienezza del contraddittorio. (Fattispecie in tema di abuso di informazioni privilegiate in cui la Corte, in motivazione, ha precisato che la connessione temporale deve essere riferita al momento di avvio dei procedimenti e di svolgimento degli stessi e non ai tempi di definizione, che possono anche non coincidere). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 15/01/2019).
Cass. civ. n. 30167/2021
In tema di misure di prevenzione, opera il principio di preclusione e non il divieto di "bis in idem" ove siano emessi più provvedimenti non definitivi dello stesso tipo nei confronti di una medesima persona e sulla base dei medesimi elementi, sicchè il provvedimento emesso successivamente non può essere eseguito, in quando il diritto di azione si è consumato con l'emissione di quello precedente. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 30/10/2020).
Cass. civ. n. 49921/2018
In tema di contestazione in forma cosiddetta "aperta", la "identità del fatto", che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem", non sussiste qualora, in relazione a periodi diversi, siano contestati all'imputato due diversi reati permanenti nell'ambito della stessa associazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio nel caso in cui, a fronte dell'accertamento di colpevolezza dell'imputato relativo alla partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti fino a una certa data, gli si era contestato, in relazione a un periodo successivo, lo svolgimento della diversa condotta di organizzatore nell'ambito della medesima consorteria, che, pur se in continuità successoria con quella oggetto del precedente accertamento, aveva mutato, almeno in parte, compagine e luoghi di commissione dell'attività illecita).
Cass. civ. n. 3315/2017
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Cass. civ. n. 7387/2017
Ai fini della quantificazione della somma da attribuire a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, non devono essere corrisposte le competenze economiche non erogate a causa della sospensione dal servizio, che siano state già riconosciute contrattualmente all'interessato, poiché altrimenti si determinerebbe una duplicazione della medesima voce di danno con conseguente indebito arricchimento per l'interessato.
Cass. civ. n. 55474/2017
La preclusione del "ne bis in idem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di "concorso formale di reati", potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, fatta salva l'ipotesi in cui nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato, poiché in questo caso l'evento giuridico considerato successivamente si pone in rapporto di inconciliabilità logica con il fatto già giudicato.
Cass. civ. n. 47041/2017
In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un "novum" suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura un'ipotesi di acquiescenza alla decisione. (Fattispecie in tema di revoca di indulto).
Cass. civ. n. 31542/2017
In tema di "ne bis in idem", la parte che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato ha l'onere di fornire la prova della asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione.
Cass. civ. n. 12664/2016
È violato il divieto di un secondo giudizio, di cui all'art. 649 cod. proc. pen., nel caso di pluralità di condanne per il delitto di evasione relative a fatti commessi nello stesso arco temporale in cui si è protratto l'allontanamento, in quanto si tratta di un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento dell'allontanamento del soggetto agente dal luogo della detenzione, anche domiciliare, mentre l'effetto permanente cessa quando l'evaso torna nel luogo che non avrebbe dovuto lasciare, interrompendo in tal modo l'elusione del controllo da parte dell'autorità vigilante.
Cass. civ. n. 19712/2015
L'operatività del divieto di un secondo giudizio, positivamente sancito dall'art. 649 c.p.p., non è preclusa dalla configurazione di circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente processo (nella specie, quella di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991), in quanto la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali attinenti alla condotta, all'evento ed al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo del fatto-reato, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica ed in quella giuridica, laddove la medesima condotta viola contemporaneamente più disposizioni incriminatrici.
Cass. civ. n. 19334/2015
È preclusa la deducibilità della violazione del divieto di "bis in idem" in conseguenza della irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione data dalle decisioni emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nelle cause "Grande Stevens e altri contro Italia" del 4 marzo 2014, e "Nykanen contro Finlandia" del 20 maggio 2014, quando manchi qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa medesima.
Cass. civ. n. 4115/2015
Il principio del "ne bis in idem" internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione di Schengen, come interpretato dalla Corte di Giustizia CE, opera nel caso in cui il provvedimento dell'autorità straniera estingua definitivamente l'azione penale, a nulla rilevando che tale atto sia stato emesso da un giudice piuttosto che dal pubblico ministero, non potendo essere considerati preclusivi tutti i provvedimenti precari, assimilabili al decreto di archiviazione. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che l'onere di dimostrare l'idoneità preclusiva del provvedimento invocato incombe sull'interessato).
Cass. civ. n. 2807/2015
È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, posto che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 504/2015
La preclusione del "ne bis in idem" opera solo allorché l'azione penale sia già stata esercitata nel diverso procedimento, pendente dinanzi alla stessa Autorità giudiziaria, in quanto solo in quel momento si consuma il potere dell'organo pubblico di accusa in relazione allo specifico fatto di reato, rendendo la successiva iniziativa priva di fonte di legittimazione e, pertanto, inidonea a provocare conseguenze sul piano processuale.
Cass. civ. n. 3217/2015
In tema di "ne bis in idem", la parte che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato ha l'onere di fornire la prova della asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione.
Cass. civ. n. 30609/2014
Allorché il "tempus commissi delicti" non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata. (Fattispecie relativa alla richiesta di revoca per "ne bis in idem"di plurime sentenze di condanna per delitti di evasione dagli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 292/2014
Ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone; ne consegue che costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. (Fattispecie relativa a contestazioni di estorsioni che, pur riferibili al medesimo contesto di dispute sorte tra le parti dopo lo scioglimento di un rapporto societario, erano avvenute in luoghi e tempi diversi).
Cass. civ. n. 26725/2013
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non può invocarsi il principio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato. (Fattispecie relativa a condannaper il reato di cui all'art. 416 bis c.p., emessa sulla base di elementi in gran parte giàutilizzati per affermare, in altro procedimento, la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).
Cass. civ. n. 20464/2013
Un processo celebrato nei confronti di cittadino straniero in uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 c.p. non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo il principio del "ne bis in idem" principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno.
Cass. civ. n. 16259/2013
Il principio del "ne bis in idem" non è applicabile in relazione al provvedimento cautelare emesso ai sensi dell'art. 282 ter c.p.p. il cui contenuto contrasta con quello di un ordine di protezione contro gli abusi familiari precedentemente disposto dal giudice civile e non reclamato, sia perché le decisioni assunte in sede civile sono subordinate al soddisfacimento dell'onere probatorio di parte, sia perché la lettera dell'art. 649 c.p.p. prevede la sola impossibilità di sottoposizione a "nuovo giudizio penale".
Cass. civ. n. 5099/2013
Non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", in quanto è precluso, in sede di legittimità, l'accertamento del fatto, necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito.
Cass. civ. n. 4796/2012
La preclusione del giudicato assolutorio, modulandosi sul dato formale dell'imputazione, involge tutto l'arco temporale della contestazione della permanenza, dal termine iniziale fino a quello finale se indicato, ovvero, nel caso di contestazione in forma cosiddetta aperta, fino alla data della sentenza di primo grado, non potendo rilevare che nel giudizio definito con assoluzione il P.M. abbia addotto - o il giudice assunto - prove che concernono la permanenza della condotta criminosa per tutto - ovvero, soltanto per parte - del relativo arco temporale.
Cass. civ. n. 46368/2008
È inammissibile, per carenza d'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso una sentenza d'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione ove l'impugnazione tenda ad ottenere la diversa formula dell'improcedibilità per "ne bis in idem internazionale" (art. 54, L. 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica ed esecuzione del Protocollo d'adesione dell'Italia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985), in quanto la diversità di tale declaratoria non determina alcun vantaggio per il ricorrente.
Cass. civ. n. 45815/2008
Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e non impedisce l'esame di nuove e diverse circostanze, siano esse sopravvenute, anteriori o emerse successivamente, essendo consentita l'irrogazione di una nuova misura di prevenzione quando sia ancora in atto quella precedentemente disposta, con il solo limite che tale nuova misura venga adottata con riferimento a nuovi elementi accertati successivamente alla prima e con la conseguenza che essa avrà effettivo inizio al momento dell'esaurimento della misura già in atto.
Cass. civ. n. 45153/2008
È legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati.
Cass. civ. n. 44849/2008
Il principio del "ne bis in idem" sancito dall'art. 649 c.p.p. è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche per le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza, sicché, in mancanza di elementi nuovi, non è consentito al magistrato di sorveglianza di revocare l' ordinanza di remissione del debito.
Cass. civ. n. 43806/2008
In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della stessa misura solo quando l'autorità procedente sia chiamata a riesaminare nel merito quegli elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'adozione da parte del P.M. di nuovo decreto di sequestro in precedenza annullato in sede di riesame per omessa specificazione delle esigenze probatorie ).
Cass. civ. n. 43708/2008
In tema di esecuzione il disposto di cui all'art. 669 c.p.p., relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, non può trovare applicazione qualora la questione del ne bis in idem sia stata prospettata dalle parti e risolta negativamente in via principale nell'ambito del giudizio di cognizione.