Cass. civ. n. 30141 del 30 ottobre 2023

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Infrazione al codice della strada - Violazione commessa su strada extraurbana secondaria - Provvedimento prefettizio di individuazione delle strade ove installare le apparecchiature - Erronea inclusione di una strada non rientrante tra quelle di cui all'art. 2, commi 2 e 3, codice della strada - Disapplicazione - Onere probatorio.


Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l.n. 168 del 2002), può essere disapplicato, nella parte in cui ha erroneamente incluso una strada non ricompresa tra quelle indicate all'art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada, spettando al ricorrente la prova della sussistenza di tale errore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5532 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Strada art. 142 com. 9
Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST.
Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST.
Cod. Strada art. 2

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