Cass. pen. n. 30146 del 28 aprile 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale pandemica - Trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero - Non immediata, ma avvenuta prima della scadenza del termine di cinque giorni per il deposito delle conclusioni delle parti private - Nullità - Esclusione - Condizioni.


Nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero non immediata - e tuttavia avvenuta prima della scadenza del termine di cinque giorni per il deposito delle conclusioni delle parti private - non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, salvo il caso in cui sia stata allegata la sussistenza di un concreto pregiudizio derivato alla difesa medesima.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 34914 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

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