Cass. pen. n. 30153 del 18 maggio 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca - Tutela dei terzi creditori - Cessione del credito anteriore al sequestro - Verifica della buona fede - Posizione del cedente - Rilevanza - Contenuto - Fattispecie.


In materia di confisca di prevenzione e tutela dei diritti dei terzi creditori, in caso di cessione del credito in epoca antecedente al sequestro, la valutazione inerente alla buona fede va riferita alla posizione del cedente, originario interlocutore del proposto nell'operazione negoziale che ha dato luogo al credito, sicché la verifica del giudice della prevenzione deve attenere ai rapporti relativi a tale fase pregressa ed alle cautele prestate dal creditore cedente e non invece al contegno tenuto dal cessionario nell'acquisire la posizione creditoria. (Nella fattispecie, relativa a crediti ceduti ad un istituto bancario in forza di contratto di "factoring", la Corte ha annullato il provvedimento reiettivo delle domande di insinua avanzate dalla banca, sul rilievo che il cedente, fornitore del proposto, non era dotato di particolari strumenti di rilevazione e verifica della serietà, anche commerciale, di quest'ultimo).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 10770 del 2015

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 151 art. 52
Legge 17/10/2017 num. 161 art. 20
Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

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