Cass. pen. n. 3379 del 15 settembre 1995

Testo massima n. 1


Non è consentito al difensore l'intervento nella camera di consiglio fissata in cassazione per la trattazione di istanza di ricusazione, in quanto l'osservanza, nel giudizio di legittimità, delle forme di cui all'art. 127 c.p.p., è prevista, a norma dell'art. 611, comma 1, stesso codice, solo nei casi espressamente stabiliti, tra i quali non rientra la materia della ricusazione.

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