Cass. civ. n. 30218 del 31 ottobre 2023
Testo massima n. 1
TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE Servizio di trasporto pubblico locale nella regione Lazio - Corrispettivo chilometrico integrato - Richiesta di integrazione e rivalutazione - Esclusione - Legittimità del tetto annuo e della decurtazione fissati dalla Regione Lazio ex artt. 30 e 42 della l.r. n. 30 del 1998.
In tema di servizio di trasporto pubblico locale, non può essere accolta la richiesta di integrazione e rivalutazione del corrispettivo chilometrico integrato proposta nei confronti della regione Lazio e dei comuni interessati, in quanto correttamente i contratti di gestione del servizio compiono rinvio al tetto di spesa previsto per il finanziamento del trasporto pubblico urbano previsto da detta regione, rapportato al criterio della spesa storica, costituita dai costi standard utilizzati per l'anno di riferimento, compresa la relativa decurtazione del 25% dei contributi di esercizio fissati dall'ente regionale ex art. 30 della l.r. n. 30 del 1998 e art. 42 della l.r. n. 15 del 1998.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Reg. Lazio 16/05/1998 num. 30 art. 24
Legge Reg. Lazio 18/05/1998 num. 15 art. 42
Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 art. 19 CORTE COST.
Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 art. 20