Cass. pen. n. 30232 del 16 maggio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - "Conclusioni scritte" ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 - Nozione - Omessa valutazione - Nullità - Condizioni - Fattispecie.


In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l'interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato fosse meramente ripetitiva delle doglianze già formulate nell'atto di appello e che si trattasse, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell'esame dell'impugnazione, ragion per cui non era ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., nella omessa considerazione in sentenza della memoria di parte).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 44424 del 2022

Normativa correlata

Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.

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