Cass. civ. n. 30251 del 31 ottobre 2023

Testo massima n. 1


La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19568 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 306

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