Cass. pen. n. 30254 del 23 maggio 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE - Modificazione della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato - Effetti sul termine di durata della custodia cautelare delle fasi esaurite - Esclusione.


La modifica della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato, ove rilevante ai fini del computo dei termini di fase della misura cautelare in atto, non ha effetto retroattivo, anche se favorevole. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame, intervenuto nelle more del giudizio abbreviato, che aveva fatto retroagire alla fase delle indagini preliminari, già esaurita, gli effetti favorevoli della decisione della Cassazione in ordine alla riqualificazione del fatto).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 46497 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.

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