Cass. pen. n. 3028 del 15 dicembre 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Assunzione di prove ad istanza di parte - Esclusione - Motivo di ricorso in cassazione - Condizioni.


In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 1256 del 2014

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1

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