Cass. pen. n. 3028 del 15 dicembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Assunzione di prove ad istanza di parte - Esclusione - Motivo di ricorso in cassazione - Condizioni.
In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1