Cass. civ. n. 30326 del 31 ottobre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Indennità di fine rapporto corrisposta in buoni postali fruttiferi - Applicazione di aliquota errata ed eccessiva - Istanza di rimborso - Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Decorrenza - Dalla ritenuta e consegna dei buoni postali - Ragioni - Scelta del contribuente di riscuotere i titoli in tempi diversi - Irrilevanza sul termine per l’istanza di rimborso.
In caso di indennità di fine rapporto corrisposta in buoni postali fruttiferi con applicazione di un'aliquota d'imposta errata ed eccessiva, il contribuente può proporre istanza di rimborso, ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data della ritenuta e consegna dei buoni, perché l'amministrazione finanziaria ha manifestato, mediante tale consegna, la propria valutazione definitiva in ordine alle somme spettanti, con trattenuta di quanto dovuto a titolo d'imposta; pertanto, la successiva scelta discrezionale del contribuente, di ripartire nel tempo la riscossione dei titoli, non incide sul termine per l'istanza di rimborso.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST.