Cass. pen. n. 3033 del 03 dicembre 2024

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione - Sequestro preventivo di beni - Interesse dell’indagato a impugnare - Prospettazione di un interesse concreto e attuale - Necessità - Fattispecie.


In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, è inammissibile l'impugnazione proposta dall'indagato avverso il sequestro preventivo dei beni oggetto della distrazione ove non prospetti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del rimedio, che non può consistere nella mera qualità di indagato per il reato in riferimento al quale è stato disposto il sequestro. (In motivazione, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione della Corte distrettuale che ha escluso la sussistenza dell'interesse dell'indagato a chiedere la restituzione dei beni sequestrati, sia quale amministratore della fallita, ravvisando tale interesse solo in capo al curatore, soggetto legittimato a richiedere la restituzione dei beni, sia in relazione alla società presso cui erano stati reperiti i beni, non avendo il ricorrente prospettato l'esistenza di un suo ruolo nella compagine sociale) .

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 5509 del 2020

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

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