Cass. civ. n. 30380 del 02 novembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Opposizione - Accoglimento - Condanna alle spese del giudizio - Criteri.
Nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego, non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute, dovendosi liquidare il compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82