Cass. pen. n. 3043 del 18 dicembre 2024

Testo massima n. 1


EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Esecuzione a cura e spese del condannato - Termine - Indicazione - Superamento - Conseguenze - Autodemolizione - Possibilità - Esclusione.


In tema di reati edilizi, il condannato ha il diritto di procedere, a propria cura e a proprie spese, all'esecuzione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'immobile abusivo entro il termine di novanta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza, di cui all'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), decorso il quale non è più legittimato a chiedere, a fini di "autodemolizione", la sospensione o la revoca dell'ingiunzione emessa dal pubblico ministero in esecuzione della statuizione di condanna.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 39471 del 2017

Normativa correlata

DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 2 CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 3 CORTE COST.

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