Cass. pen. n. 396 del 4 marzo 2000
Testo massima n. 1
Allorché la sentenza pronunciata nei confronti di più soggetti sia stata riformata in appello con l'assoluzione di taluno di essi, modificandosi per altri la pena per effetto di una diversa qualificazione giuridica di uno o più reati legati al vincolo della continuazione, ricorre una modificazione della prima decisione che radica la competenza per l'esecuzione nel giudice di appello, dato che la diversa determinazione della pena non rappresenta la decisione principale di detto giudice, ma deriva da una diversa valutazione del fatto-reato originariamente contestato.
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