Cass. pen. n. 1056 del 26 aprile 1994
Testo massima n. 1
L'art. 665, terzo comma, c.p.p., riproducendo sostanzialmente l'art. 629 del codice di rito abrogato, ha ribadito il principio di unicità del giudice dell'esecuzione, comprendendo nella competenza del giudice di rinvio anche l'esecuzione nei confronti dei coimputati per i quali non fu pronunciato l'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di appello.