Cass. pen. n. 8104 del 1 marzo 2010
Testo massima n. 1
La regola secondo cui giudice dell'esecuzione è, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello, opera anche nel caso di riunione di procedimenti in sede di appello, a nulla rilevando che detta riforma riguardi il procedimento diverso da quello interessato dal procedimento di esecuzione.