Cass. pen. n. 1224 del 26 marzo 1998
Testo massima n. 1
Quando nei confronti di un soggetto sono state emesse più sentenze di condanna, competente a provvedere in sede di esecuzione è sempre il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima: trattasi di competenza funzionale, assoluta ed inderogabile, la cui violazione è rilevabile di ufficio anche in sede di ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa ad applicazione dell'amnistia).