Cass. pen. n. 3740 del 26 giugno 1996

Testo massima n. 1


È inammissibile il conflitto fra tribunale e giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, avente ad oggetto la individuazione nell'uno o nell'altro di detti organi, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, del giudice dell'esecuzione competente, ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p.

Testo massima n. 2


Le funzioni di giudice dell'esecuzione, in caso di sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, spettano a quest'ultimo. (Sulla base di tale principio, in caso in cui vi era pluralità di provvedimenti eseguibili, il giudice dell'esecuzione competente, ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p., è stato individuato nel medesimo Gip).

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