Cass. pen. n. 2262 del 31 maggio 1996

Testo massima n. 1


Allorché la sentenza del pretore sia stata modificata in appello soltanto in relazione alla quantificazione della pena, giudice dell'esecuzione è il pretore medesimo, salvo che l'esecuzione concerna anche altri provvedimenti emessi da giudici ordinari diversi dal pretore, nel qual caso giudice dell'esecuzione è il giudice, diverso dal pretore, che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la competenza della corte d'assise, che la S.C. ha escluso possa qualificarsi, agli effetti di cui all'art. 665, ultimo comma, c.p.p., giudice speciale).

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