Cass. civ. n. 30469 del 02 novembre 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Fatto materiale privo di illiceità, offensività, antigiuridicità - Tutela reintegratoria attenuata ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015 vigente ratione temporis - Sussistenza.


In tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità, offensività o antigiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cd. attenuata prevista ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12174 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

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