Cass. pen. n. 41500 del 8 ottobre 2013
Testo massima n. 1
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio d'appello, per consentire l'esame dell'imputato e far risultare il suo "status" di collaboratore di giustizia, deve essere disposta solo nel caso in cui sia valutata assolutamente necessaria in relazione alla funzionalità della prova rispetto al processo per l'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti e non per esigenze esclusivamente soggettive del dichiarante.
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