Cass. pen. n. 5690 del 16 maggio 1994
Testo massima n. 1
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quando le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice provvede ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p., senza che alcuna preclusione derivi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 585, comma 4, c.p.p. per la presentazione dei motivi aggiunti, preclusione che opera nella diversa ipotesi di rinnovazione prevista dall'art. 603, comma 1, c.p.p.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi