Cass. pen. n. 11039 del 2 dicembre 1993
Testo massima n. 1
La portata della disposizione di cui all'art. 603 c.p.p. non va limitata, consentendo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo nel caso in cui si ritenga incompleta quella effettuata in primo grado e non anche quando tale istruzione è mancata totalmente. Infatti, la rinnovazione può essere sia parziale che totale e quest'ultima ipotesi va riferita anche al caso in cui l'istruzione dibattimentale non sia stata effettuata.
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