Cass. pen. n. 41306 del 5 novembre 2008

Testo massima n. 1


È legittima la decisione con cui il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, c.p.p., su richiesta della parte non appellante, in quanto trattandosi di nuove prove sopravvenute o scoperte successivamente al giudizio di primo grado, alla richiesta di rinnovazione è legittimata ciascuna delle parti, ivi compresa quella non appellante, la quale può avere interesse, attraverso l'espletamento della prova, a rafforzare la validità della precedente pronuncia favorevole, sempre che non si tratti di prova vietata dalla legge o manifestamente superflua o irrilevante.

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