Cass. pen. n. 30502 del 10 luglio 2024

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE - Recidiva nel biennio - Reiterazione dell'illecito depenalizzato - Prova sufficiente della definitività - Produzione documentale - Necessità - Esclusione.


In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 27398 del 2018

Normativa correlata

Cod. Strada art. 116
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 5 PENDENTE
Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 6

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE