Cass. pen. n. 30541 del 02 maggio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - Misura di sicurezza personale disposta dal magistrato di sorveglianza - Formale dichiarazione di residenza in luogo diverso da quello del magistrato di sorveglianza ordinante la misura - Assenza di dimora effettiva nel luogo indicato - Esecuzione della misura - Competenza del magistrato ordinante la misura - Sussistenza.


La competenza a sovrintendere all'esecuzione della misura di sicurezza personale disposta successivamente al giudizio di cognizione spetta, ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., al magistrato di sorveglianza che l'ha disposta, nel caso in cui, nonostante la formale dichiarazione di residenza da parte dell'interessato in luogo diverso da quello di emissione del provvedimento, si accerti l'assenza, in quel luogo, di una residenza o di un domicilio effettivo.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 22651 del 2012

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 com. 2

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