Cass. pen. n. 34030 del 8 agosto 2003

Testo massima n. 1


La competenza a pronunciare il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario per la stesura della sentenza nei casi di cui all'art. 544, secondo e terzo comma, c.p.p. spetta anche al giudice di appello, qualora non vi abbia provveduto il giudice di primo grado.

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