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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 34862 del 20 settembre 2001

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 34862 del 20 settembre 2001

Testo massima n. 1

La sospensione dei termini di custodia cautelare nel caso previsto dall’art. 304, comma 1, lett. c ], c.p.p., e cioè nelle more del deposito di motivazione non contestuale della sentenza, riguarda la fase del giudizio in atto e deve, pertanto, essere disposta dal giudice di tale fase, pur non conseguendo dal relativo provvedimento la posposizione della data di decorrenza dei termini della fase successiva, che resta fissata in quella della pronuncia di sentenza di condanna ovvero in quella dell’eventuale, sopravvenuta esecuzione della custodia nei confronti di soggetto che, all’atto di tale pronuncia, fosse in stato di latitanza. Ne consegue che la sospensione già disposta nei confronti dei coimputati detenuti non opera per il latitante catturato in pendenza del deposito della motivazione, salva la facoltà del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di adottare anche nei suoi confronti apposito provvedimento.

Testo massima n. 2

La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel caso previsto dall’art. 304, comma 1, lett. c ], c.p.p. [ pendenza dei termini di cui all’art. 544, commi 2 e 3, per la redazione della sentenza ], è da ritenersi riferita alla fase del giudizio in atto e deve quindi essere disposta dal giudice di detta fase, pur non determinando un corrispondente slittamento in avanti della data di decorrenza dei termini della fase successiva, la quale rimane ancorata alla data di pronuncia della sentenza o all’eventuale, sopravvenuta esecuzione della custodia nei confronti di soggetto il quale, all’atto di detta pronuncia, fosse in stato di latitanza. Ne consegue che, verificandosi tale ultima ipotesi, ed in mancanza di un apposito provvedimento [ che il giudice che ha pronunciato la sentenza può emettere, qualora all’atto della cattura del latitante il deposito della motivazione non sia ancora avvenuto ], la sospensione non può valere a prolungare i termini di custodia applicabili al soggetto in questione.

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