Cass. pen. n. 1419 del 4 agosto 1998

Testo massima n. 1


L'art. 568 comma 5 c.p.p. è finalizzato alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, sicché al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato (ma inammissibilmente proposto dalla parte) con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile.

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE