Cass. pen. n. 7209 del 14 luglio 1995
Testo massima n. 1
L'impugnazione esperibile avverso sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la sola pena dell'ammenda in tutto o in parte come sanzione sostitutiva dell'arresto, è l'appello e non il ricorso per cassazione.
Testo massima n. 2
La circostanza che il reato risulti prescritto all'atto della pronuncia del giudice di legittimità non esclude - qualora si accerti che l'impugnazione esperibile non era il ricorso per cassazione, ma l'appello - l'applicabilità della norma del comma 5 dell'art. 568 c.p.p., restando così rimessa al giudice di merito competente la valutazione dell'eventuale sussistenza di taluna delle ipotesi, prevalenti sull'estinzione del reato, previsto dall'art. 129 stesso codice.
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