Cass. pen. n. 6560 del 26 giugno 1996

Testo massima n. 1


L'art. 593, comma 2, c.p.p., che prevede l'inappellabilità da parte dell'imputato della sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto, è disposizione che si riferisce sia all'appello principale che a quello incidentale. Legittimamente, pertanto, è dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste che sia stata impugnata dal P.M.

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