Cass. civ. n. 30736 del 06 novembre 2023
Testo massima n. 1
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione speciale o complementare ex art. 19, comma 1.1 d.lgs. n. 286 del 1998 ratione temporis – Natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato – Rilevanza autonoma rispetto all’inserimento socio-lavorativo – Sussistenza – Ragioni - Conseguenze.
In materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.,T.U.I., nel testo vigente ratione temporis, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l. 5.5.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 21/10/2020 num. 130
Legge 05/05/2023 num. 50
Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 14