Cass. pen. n. 6560 del 26 giugno 1996
Testo massima n. 1
L'art. 593, comma 2, c.p.p., che prevede l'inappellabilità da parte dell'imputato della sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto, è disposizione che si riferisce sia all'appello principale che a quello incidentale. Legittimamente, pertanto, è dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste che sia stata impugnata dal P.M.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi