Cass. pen. n. 7385 del 27 luglio 1993
Testo massima n. 1
Anche se l'art. 593, terzo comma, c.p.p. prevede l'inappellabilità della sentenza nell'ipotesi di proscioglimento da contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, qualora il P.G. proponga appello, lamentando l'erroneo proscioglimento dalla contravvenzione e nel contempo da un delitto, l'impugnazione non è inammissibile in quanto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 580 c.p.p. (già art. 514 c.p.p. 1930), e cioè quella di connessione di reati.
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