Cass. pen. n. 35182 del 27 settembre 2001

Testo massima n. 1


In tema di successioni di leggi processuali nel tempo, l'organo giurisdizionale competente per funzione a decidere in sede di rinvio, in caso di annullamento della sentenza in unico grado di merito (nella specie: per la condanna alla sola pena della multa, in base all'art. 18 legge 24 novembre 1999, n. 468, che non consentiva l'appello), sotto il vigore della nuova legge (art. 13 L. 26 marzo 2001, n. 128, che ha ripristinato il gravame), è la corte d'appello competente come giudice dell'impugnazione, secondo la disposizione processuale in vigore al momento della pronuncia della Corte di legittimità.

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