Cass. pen. n. 7329 del 22 giugno 2000
Testo massima n. 1
La disposizione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468, la quale, modificando l'art. 593, comma 3, c.p.p., ha reso inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali sia stata irrogata la sola pena pecuniaria, trova applicazione solo nei confronti delle sentenze emanate successivamente alla data della sua entrata in vigore, ovvero di quelle emanate anche precedentemente, ma i cui termini di impugnazione non siano in quel momento ancora decorsi.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi