Cass. pen. n. 21310 del 31 maggio 2007
Testo massima n. 1
La disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006, che ha novellato il codice di rito in tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, nel prevedere — all'art. 10, comma 2 — che l'appello contro le sentenze di proscioglimento già proposto deve essere dichiarato inammissibile, fa riferimento anche alle sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare, dovendosi ritenere, in assenza di una plausibile ragione di diversità di disciplina, che sia stata accolta una nozione ampia dell'espressione «sentenze di proscioglimento». (Mass. redaz.).
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