Cass. pen. n. 30805 del 15 gennaio 2024
Testo massima n. 1
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Imputato alloglotta - Obbligo di traduzione delle sentenze - Sentenze della Corte di cassazione - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di traduzione di atti, il disposto dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., indicativo di quelli per cui sussiste l'obbligo di traduzione a cura dell'autorità procedente, trova applicazione con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione emesse nei confronti di imputato alloglotta, nel solo caso in cui esse non concludano il processo e non facciano venir meno, nei confronti del predetto, l'indicata qualità, cui è correlata l'esigenza di comprensione dell'accusa e di esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a sentenza di annullamento parziale con rinvio, in cui la Corte ha precisato che l'obbligo di provvedere alla traduzione grava sul giudice di merito e non su quello di legittimità).
Massime precedenti
Normativa correlata
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2
Costituzione art. 24
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 3