Cass. pen. n. 6664 del 7 luglio 1993

Testo massima n. 1


Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 114, primo comma, c.p. non è sufficiente una mera comparazione tra la condotta dei vari concorrenti ma, valutando la tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti, occorre accertare il grado di efficienza causale, sia materiale che psicologica, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento. La detta circostanza, pertanto, potrà essere concessa solo se la condotta del partecipe abbia esplicato un'efficacia eziologica del tutto marginale, cioè tale da potere essere avulsa dalla serie causale, senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'impresa criminosa.

Testo massima n. 2


In tema di concorso materiale di persone nel reato, è penalmente rilevante non solo l'ausilio necessario ma anche quello che si limita ad agevolare o facilitare il conseguimento dell'obiettivo finale. Il contributo agevolante o facilitante appare non necessario o non indispensabile soltanto in astratto ma non già in concreto, perché con un giudizio ex post è tale da prestarsi ad essere valutato come una condicio sine qua non dell'evento.

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